Coronavirus. Le nuove misure urgenti per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus

Coronavirus. Le nuove misure urgenti per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha adottato un decreto che definisce nuove misure urgenti per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19.
Le disposizioni del nuovo decreto producono effetto fino al 3 aprile 2020, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure.

Si richiama l’attenzione sulle misure di principale interesse, con riserva di fornire successivamente integrazioni e commenti.

Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia

– evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute; è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

– sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati; resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID19
tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;

– si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, ferma restando la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile – smart working (si vedano oltre le indicazioni relative alle modalità operative);

– sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;

– sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;

– sono sospese fino al 3 aprile tutte le attività didattiche, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da enti pubblici o da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa;

– sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

– sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura;

– sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private, ad eccezione dei concorsi per il personale sanitario;

– sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione; sull’argomento, Federalberghi ha formulato un quesito urgente, al fine di ottenere indicazioni in merito alla possibilità di erogare il servizio alla clientela alloggiata nelle strutture ricettive anche al di fuori della suddetta fascia oraria;

– sono consentite le attività commerciali diverse dalle attività di ristorazione e bar a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, tali strutture dovranno essere chiuse;

– sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, ed evitando assembramenti;

– nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati; nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve predisporre le condizioni per
garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione; in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di un metro, tali strutture dovranno essere chiuse; la chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con
sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

– sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
misure relative all’intero territorio nazionale

– deve essere differita a data successiva al 3 aprile 2020 ogni attività convegnistica o congressuale;

– sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;

– sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

– è sospesa l’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;

– svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

– è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi dai ristoranti e bar, all’aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali da consentire l’accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee
ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;

– sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; nei comuni diversi da quelli della zona rossa, resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché degli allenamenti di atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus; lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto
ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

– sono sospese sino al 15 marzo le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, anche regionali, master, università per anziani, e corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa;

– sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

– fino al 31 luglio 2020, la modalità di lavoro agile (cosiddetto smart working) può essere applicata dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, su tutto il territorio nazionale, anche in assenza dei previsti accordi individuali; l’informativa scritta nella quale  sono individuati i rischi connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro – finalizzata all’assolvimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) – può essere resa in via telematica anche ricorrendo alla documentazione disponibile sul sito dell’INAIL (cfr. nostra circolare n. 47 del 2020);

– qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;

– l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro; sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri.

ATTENZIONE!
Su tutto il territorio nazionale:

– ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

– è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

– chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta; le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica;

misure igienico sanitarie
Su tutto il territorio nazionale è raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria riportate in allegato al decreto.
Nell’evidenziare che si tratta delle medesime misure già riportate in allegato al decreto del 4 marzo 2020 (cfr. nostra circolare n. 57 del 2020), rammentiamo che, al fine di favorire la conoscenza di tali indicazioni presso collaboratori e clienti, Federalberghi ha predisposto un volantino in lingua italiana e lingua inglese.
L’edizione aggiornata di tale volantino, del quale si raccomanda la massima diffusione, è allegata (si tratta del medesimo documento allegato alla circolare n. 59 del 2020).

sistema sanzionatorio
Si ricorda che il decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 stabilisce che il mancato rispetto delle misure di contenimento adottate dalle autorità competenti è punito ai sensi dell’articolo 650 del Codice penale (arresto fino a tre mesi o ammenda fino a euro 206).
Le attività esercitate in violazione ai previsti obblighi potranno inoltre essere sospese.

decorrenza e durata
Le disposizioni del decreto producono effetto dalla data dell’8 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020. Dalla data di efficacia delle disposizioni del nuovo decreto (8 marzo 2020) cessano di produrre effetti i decreti 1° marzo e 4 marzo 2020 (cfr. nostre circolari n. 52 e n. 57 del 2020).

testo ufficiale

Si evidenzia che il testo ufficiale del provvedimento, allegato alla presente,
contiene alcune differenze rispetto ad una bozza che è circolata su larga scala nella serata
di sabato 7 marzo.