Impatto 
acustico, 
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esercizi

Impatto acustico, meno burocrazia per i pubblici esercizi

Semplificazione sì, ma mirata. Così è stata aggiornata la disciplina regionale (DGR n. 8313 del 2002) sulla documentazione di previsione di impatto acustico di cui i pubblici esercizi sono tenuti a dotarsi per l’avvio dell’attività, approvata dalla Giunta della Lombardia (deliberazione X/1217 pubblicata sul Burl serie ordinaria n. 3 del 15 gennaio 2014) accogliendo le richieste di Confcommercio Lombardia e Fipe di minori oneri amministrativi a carico delle imprese. Il provvedimento individua tre casi in cui è prevista una dichiarazione sostitutiva del gestore invece della certificazione di un tecnico abilitato e fornisce indicazioni per facilitare la predisposizione della documentazione nei casi in cui resta necessario rivolgersi al tecnico.
«La precedente normativa regionale in materia è del 2002», ricorda il vicedirettore dell’Ascom di Bergamo Oscar Fusini, che ha preso parte al confronto sulle proposte di semplificazione. «La nuova disciplina si è resa necessaria anche per rispondere ai mutamenti che nel frattempo sono intervenuti nel settore. C’è stata, di fatto, la liberalizzazione delle licenze oltre a quella degli orari e con il Decreto Monti sono state introdotte semplificazioni sul piano della dichiarazione dell’impatto acustico, ma nel contempo è cresciuta la conflittualità tra cittadini e pubblici esercizi, molto presente in un capoluogo come Milano, ma anche a Bergamo. «L’aggiornamento – rileva – rappresenta un punto di equilibrio tra l’attenzione alla libertà d’impresa e il rispetto delle esigenze di residenti e cittadini, evitando soprattutto di appesantire con costi e adempimenti quelle attività che non presentano significative criticità dal punto di vista dell’impatto acustico».
Senza dimenticare che al di là dei paletti posti dalle normative conta più di tutto la capacità di instaurare buoni rapporti di vicinato. «Oltre ad adempiere agli obblighi – sottolinea Fusini –, il gestore deve sapere sempre e comunque che l’attività è inserita in un contesto, tener conto delle condizioni particolari ed essere in grado anche di prevenire eventuali problemi legati al disturbo della quiete. Ma anche da parte dei residenti servirebbe una maggiore tolleranza: oggi è minima e si intavolano azioni anche per piccoli o sporadici episodi».
Se il provvedimento regionale semplifica gli adempimenti, le soglie di rumorosità restano quelle fissate dalla normativa nazionale ed è su queste che Fusini riflette e lancia una provocazione: «Il limite alle emissioni per la fascia dalle 22 alle 6 è davvero molto basso ed è inutile nascondere che penalizza gli esercenti. Non mi sembra uno sproposito pensare a fasce orarie differenziate a seconda del giorno della settimana, ad esempio facendo scattare i limiti alle 24 il venerdì e il sabato, offrendo così qualche possibilità in più alle attività».

Ecco quando basta la dichiarazione del gestore

La documentazione di previsione di impatto acustico è resa in forma di dichiarazione sostitutiva da parte del titolare/gestore se il pubblico esercizio o il circolo privato rientra in uno dei seguenti casi.
Caso 1: apertura dopo le 6; chiusura non oltre le 22; non viene effettuato dj set; non viene effettuata musica live; non vengono svolti intrattenimenti danzanti; assenza di impianti di diffusione sonora in esterno.
Caso 2: strutturalmente non connesso con edifici con destinazione d’uso residenziale; situato a più di 50 m da edifici ad uso residenziale; non viene effettuato dj set; non viene effettuata musica live; non vengono svolti intrattenimenti danzanti; assenza di impianti di diffusione sonora in esterno.
Caso 3: assenza di impianti di diffusione sonora con potenza complessiva superiore a 50 watt e assenza di subwoofer; assenza di impianti di diffusione sonora in esterno; non viene effettuato dj set; non viene effettuata musica live; non vengono svolti intrattenimenti danzanti; assenza di impianti di trattamento dell’aria installati in ambiente esterno oppure presenza di un unico impianto di trattamento dell’aria installato in ambiente esterno, dotato di certificazione di emissione massima ad 1 metro di distanza non superiore a 50 dB(A); assenza di plateatico esterno o presenza di plateatico esterno con capienza massima di 12 persone e fruibile non oltre le ore 24.